Abolite le tariffe a 28 giorni
Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dice NO alle tariffe a 28 giorni su rete fissa. Ci possono essere solamente canoni mensili.
Un colpo di scena che nessuno si aspettava, Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) a marzo ha abolito le offerte di durata 28 giorni su rete fissa.
Ormai praticamente tutti gli operatori nazionali erano passati (Wind e Vodafone) o si accingevano a passare (Tim e Fastweb) a questa tipologia ti tariffazione, sbarazzandosi definitivamente di quella mensile.
Agcom ha però rovinato i piani un po’ a tutti, stabilendo che su rete fissa (telefono e/o Internet) possono esistere solamente canoni mensili, risultando quelli a 28 giorni poco trasparenti per gli utenti oltre a generare un rincaro sul prezzo finale di addirittura l’8,6%.
Per quanto riguarda invece la sezione Mobile, gli operatori possono continuare ad applicare i piani tariffari a 28 giorni (come fanno praticamente ormai tutti), ma devono assolutamente avvisare i propri utenti ad ogni addebito.
La delibera di Agcom da 90 giorni di tempo agli operatori per adeguarsi (sino a fine giugno) e cita quanto segue:
Si ritiene opportuno, confermando anche in questo caso l’opzione sottoposta a consultazione pubblica, prevedere un parametro temporale certo per il rinnovo delle offerte/fatturazione, che renda effettiva la libertà di scelta degli utenti e consenta anche un’agevole controllo dei consumi e della spesa, individuato su base mensile o suoi multipli (applicabile, per le medesime ragioni di tutela degli utenti, anche in caso di offerte bundle fisso/mobile.
Ovviamente Asstel, l’associazione degli operatori, risponde sostenendo che:
Agcom non ha il potere di disciplinare il contenuto dei rapporti contrattuali fra operatori telefonici e clienti, quale ad esempio la durata di rinnovo ed i cicli di fatturazione, ma può soltanto intervenire a tutela della clientela in materia di trasparenza informativa.
Sul tema è intervenuto di recente anche il Tar del Lazio, ribadendo la piena legittimità da parte degli operatori di introdurre modifiche unilaterali al contratto, fatto salvo il diritto di recesso del cliente in caso di mancata accettazione delle modifiche stesse.
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